Qualche tempo fa ci siamo trovati a lavorare su un contenzioso complicato tra un appaltatore, società in house di un concessionario autostradale, e un consorzio stabile che operava come subappaltatore. Il nodo della questione: il consorzio forniva esclusivamente manodopera, ma l’organizzazione del cantiere era gestita direttamente dall’appaltatore in modalità “a spot e regia”.

Qualcosa non tornava. Dopo mesi di analisi — riserve, contabilizzazioni, risarcimenti — la nebbia si è diradata. Quello che sembrava un subappalto di sola manodopera aveva perso i caratteri che lo definiscono come tale, avvicinandosi pericolosamente a qualcosa di completamente diverso: la somministrazione di manodopera. E il consorzio stabile non era autorizzato a fare il somministratore.

Vale la pena ricostruire il quadro con le norme aggiornate.

Il cottimo nel nuovo Codice

Il D.Lgs. 36/2023 all’allegato I.1 definisce il cottimo come “l’affidamento della sola lavorazione subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.

In sostanza: subappalto classico, ma con i materiali forniti dall’appaltatore anziché dal subappaltatore. La differenza rispetto al subappalto ordinario è solo logistica, non strutturale. Il subappaltatore-cottimista esegue le lavorazioni con propria organizzazione e propria responsabilità esecutiva. È un’impresa che lavora, non dei lavoratori messi a disposizione.

Questo punto è fondamentale: il cottimo non è somministrazione di manodopera con un nome diverso. È un subappalto dove mancano i materiali, non l’organizzazione.

La somministrazione di manodopera: cos’è davvero

La somministrazione di lavoro (D.Lgs. 276/2003, art. 20 e seguenti) è un rapporto completamente diverso. Un’agenzia autorizzata — iscritta nell’apposito Albo presso il Ministero del Lavoro — mette a disposizione di un utilizzatore dei lavoratori che rimangono alle dipendenze dell’agenzia stessa. L’utilizzatore li impiega nella propria organizzazione, con propri mezzi e propria responsabilità.

Il discrimine rispetto al subappalto è netto:

  • nel subappalto (incluso il cottimo) c’è un’impresa che organizza ed esegue con proprio rischio;
  • nella somministrazione ci sono lavoratori che entrano nell’organizzazione altrui.

Nel caso che abbiamo analizzato, il consorzio forniva solo corpi lavoranti: nessuna organizzazione, nessuna autonomia esecutiva, nessuna responsabilità sulla conduzione del cantiere. L’appaltatore decideva tutto. Questo non è subappalto — è utilizzazione di manodopera altrui. E per farlo legalmente serve un’agenzia autorizzata, non un consorzio stabile.

Perché non era nemmeno distacco

Si potrebbe pensare: se non è subappalto, forse è distacco di manodopera (art. 30, D.Lgs. 276/2003)?

Nemmeno quello. Il distacco genuino richiede un interesse qualificato del distaccante — non economico, non un semplice corrispettivo per le ore di lavoro fornite. Nel caso in esame il consorzio riceveva un utile diretto dalla fornitura di manodopera. Questo esclude il distacco e lo riconduce, ancora una volta, nell’area della somministrazione.

La regola rimane quella che vale sempre in questi casi: conta la sostanza, non il nome. Battezzare un rapporto “distacco” o “cottimo” non lo rende tale se mancano gli elementi costitutivi.

La somministrazione fraudolenta

Il Decreto Dignità (D.L. 87/2018, convertito dalla L. 96/2018) ha reintrodotto il reato contravvenzionale di somministrazione fraudolenta. Si configura quando la somministrazione, pur formalmente autorizzata o apparentemente lecita, viene utilizzata con finalità elusive — per esempio per mascherare un rapporto di lavoro subordinato o per aggirare norme inderogabili.

Nel nostro caso il problema era ancora più a monte: il consorzio non era un soggetto autorizzato alla somministrazione. Quindi non si trattava nemmeno di somministrazione fraudolenta in senso tecnico, ma di somministrazione abusiva — esercitata da chi non ha l’autorizzazione.

Le sanzioni per la somministrazione abusiva (art. 18, D.Lgs. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. 8/2016) sono amministrative: 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Colpiscono sia il somministratore abusivo che l’utilizzatore.

A queste si aggiungono, sul versante appalti pubblici, le conseguenze del subappalto non autorizzato ai sensi dell’art. 21 della legge 646/1982: reclusione da uno a cinque anni per entrambe le parti, risoluzione del contratto, escussione della garanzia, iscrizione nel casellario ANAC.

Quando si sbaglia la qualificazione di un rapporto in cantiere, ci si espone su più fronti contemporaneamente.

Le regole da tenere a mente

Alcuni punti che tornano spesso nei contenziosi e che vale la pena fissare:

  • Il subappalto sotto il 2% dell’importo non è automaticamente escluso dall’obbligo di autorizzazione. La soglia riguarda la natura del rapporto, non il suo volume economico.
  • I lavoratori autonomi non sono esenti dalla disciplina del subappalto. Se operano in cantiere svolgendo lavorazioni dell’appalto, il rapporto va qualificato e — se è subappalto — autorizzato.
  • Il distacco non è un modo per aggirare il subappalto. È un istituto con propri requisiti precisi, che non coincidono con quelli del subappalto e non possono essere usati come valvola di sfogo quando l’autorizzazione al subappalto non è stata richiesta.
  • La somministrazione richiede un soggetto autorizzato. Non può essere esercitata da un’impresa di costruzioni, da un consorzio stabile o da qualunque operatore economico non iscritto nell’Albo delle Agenzie per il lavoro.

Il caso che abbiamo analizzato non è isolato. La gestione della filiera esecutiva negli appalti pubblici è un’area dove gli errori di qualificazione sono frequenti e le conseguenze sproporzionate rispetto alla sottovalutazione del rischio. Prima di strutturare qualunque forma di sub-affidamento o utilizzo di manodopera esterna, vale la pena fermarsi e chiedersi: questo rapporto ha gli elementi del subappalto, del cottimo, del distacco o della somministrazione? La risposta determina le regole da seguire — e le sanzioni a cui ci si espone se si sbaglia.

Per approfondire la disciplina del subappalto e degli istituti connessi con la normativa aggiornata al D.Lgs. 36/2023, il Manuale per l’ufficio gare (Maggioli Editore, V edizione 2025) tratta il tema con esempi pratici. Per consulenza su casi specifici, Capriotti Appalti Solutions vi aspetta.

Arch. Paolo Capriotti – Capriotti Appalti Solutions