Negli appalti pubblici esiste una convinzione molto diffusa: l’impresa, una volta aperto il cantiere, deve continuare a lavorare sempre e comunque, anche se la stazione appaltante ritarda i pagamenti.
È davvero così?
La risposta è più articolata.
L’appalto è un contratto a prestazioni corrispettive
L’appalto pubblico resta, prima di tutto, un contratto.
Da una parte l’impresa realizza l’opera; dall’altra la stazione appaltante è tenuta a corrispondere il prezzo nei tempi e con le modalità previste dal contratto e dalla legge.
L’equilibrio tra queste due prestazioni costituisce il fondamento dell’intero rapporto contrattuale.
L’articolo 1460 del Codice Civile
Il nostro ordinamento conosce da sempre l’eccezione di inadempimento.
L’art. 1460 c.c. stabilisce che una parte può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione quando l’altra non adempie, salvo che il rifiuto sia contrario alla buona fede.
È uno strumento di autotutela che serve a mantenere l’equilibrio del contratto.
Ma negli appalti pubblici vale lo stesso principio?
Qui nasce il dubbio.
L’interesse pubblico impone che le opere vengano completate e che i cantieri non si fermino per qualsiasi difficoltà. Per questo motivo la disciplina dei contratti pubblici contiene regole particolari sulla sospensione dei lavori, sui SAL, sui pagamenti e sulla risoluzione del contratto.
Da ciò molti deducono che l’impresa sia comunque obbligata a proseguire i lavori anche in presenza di gravi ritardi nei pagamenti.
Questa conclusione, però, non è così scontata.
La giurisprudenza: i principi del Codice Civile continuano ad applicarsi
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5964/2026, ha ricordato un principio molto importante: la disciplina speciale degli appalti pubblici, oggi contenuta nel d.lgs. 36/2023, non elimina automaticamente l’art. 1460 del Codice Civile, che continua ad integrare il contratto pubblico quando ne ricorrono i presupposti.
La Corte richiama in particolare l’art. 9 del nuovo Codice dei contratti pubblici, la norma che disciplina il riequilibrio del contratto in presenza di circostanze sopravvenute, come inquadramento sistematico dell’andamento anomalo dei lavori e dei rimedi contrattuali ad esso connessi.
Ciò non significa che ogni ritardo di pagamento autorizzi l’impresa a fermare il cantiere.
Significa, però, che il giudice deve valutare i reciproci inadempimenti delle parti e stabilire quale sia quello prevalente.
Quando la sospensione può essere legittima?
Non esiste una risposta automatica.
Occorre valutare, caso per caso:
- la gravità del ritardo nei pagamenti;
- l’importo delle somme non corrisposte;
- la durata dell’inadempimento;
- la buona fede delle parti;
- l’effettiva incidenza sull’equilibrio economico del contratto.
Un lieve ritardo amministrativo difficilmente potrà giustificare la sospensione dei lavori.
Diverso potrebbe essere il caso di un inadempimento grave e protratto nel tempo, capace di compromettere la stessa possibilità dell’impresa di proseguire l’esecuzione.
L’interesse pubblico non elimina il principio di reciprocità
L’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera è certamente un valore primario.
Ma non può trasformarsi nell’obbligo dell’appaltatore di finanziare indefinitamente l’opera pubblica con proprie risorse.
L’appalto pubblico resta un contratto a prestazioni corrispettive. Se la legge impone all’impresa di rispettare tempi, qualità e obblighi esecutivi, allo stesso modo la stazione appaltante è tenuta a rispettare gli obblighi di pagamento previsti dal contratto.
Una riflessione finale
Probabilmente il tema non dovrebbe essere affrontato in termini di “l’impresa può sospendere i lavori” oppure “l’impresa deve sempre continuare”.
La vera domanda è un’altra: fino a che punto il principio di continuità dell’opera pubblica può comprimere il diritto dell’appaltatore a non eseguire la propria prestazione quando la controparte non adempie?
È proprio su questo delicato equilibrio tra interesse pubblico ed equilibrio contrattuale che, negli ultimi anni, si sta concentrando la giurisprudenza più recente.
Arch. Paolo Capriotti
21/07/2026





