Fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, un operatore economico poteva partecipare alla stessa gara o come concorrente singolo o come membro di un unico raggruppamento. Non entrambe le cose insieme, non in più raggruppamenti contemporaneamente. Il nuovo Codice ha cambiato questa impostazione, introducendo una flessibilità che porta con sé rischi precisi se non gestita correttamente.
Cosa consente l’art. 68, comma 14
L’articolo 68, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 apre una possibilità nuova: un operatore economico può partecipare alla stessa procedura sia come concorrente singolo che come componente di uno o più raggruppamenti temporanei. In altri termini, la stessa impresa può presentarsi contemporaneamente come:
- concorrente singolo;
- mandataria di un ATI;
- mandante di un altro ATI;
- o in qualunque combinazione di queste forme.
Si tratta di un cambio di prospettiva significativo rispetto al passato, giustificato dall’obiettivo di ampliare le opportunità di accesso al mercato e di favorire la diversificazione del rischio imprenditoriale. Un’impresa che partecipa a più configurazioni nella stessa gara aumenta le probabilità statistiche di essere presente in un’offerta vincente, e può farlo portando competenze diverse a seconda del raggruppamento in cui è inserita.
Il rischio: l’unico centro decisionale
La partecipazione plurima è consentita, ma non è priva di rischi. La condizione che può far saltare tutto è quella prevista dall’art. 95, comma 1, lettera d) del Codice: la causa di esclusione non automatica che scatta quando emergono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale.
Non è necessario provare che le offerte siano state effettivamente concordate o che la concorrenza sia stata concretamente alterata. È sufficiente che la stazione appaltante individui indizi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere le offerte riconducibili a un unico soggetto decisionale. Il Consiglio di Stato lo ha ribadito più volte, da ultimo con la sentenza n. 5778 del 5 agosto 2021: la fattispecie è di pericolo presunto, non di danno accertato. Basta l’idoneità astratta della situazione a determinare un condizionamento delle offerte.
In pratica, questo significa che la stazione appaltante deve prima verificare se esiste una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Se non c’è controllo formale, verifica comunque se esiste una relazione di fatto tra le imprese — partecipazioni incrociate, soci comuni, amministratori condivisi, strutture operative sovrapposte — che possa aprire la strada a un reciproco condizionamento. Se tale relazione è accertata, procede alla verifica dell’unicità del centro decisionale, che può emergere sia dall’analisi degli assetti societari sia dal contenuto delle offerte.
Quando il rischio diventa concreto
Il caso più delicato è quello della mandataria che assume tale ruolo in più ATI della stessa gara. Il capogruppo coordina il raggruppamento, ne rappresenta la volontà verso la stazione appaltante, firma il contratto. Se la stessa impresa fa questo in due ATI diversi che si fronteggiano nella stessa procedura, il sospetto di unicità decisionale è quasi fisiologico. Non impossibile da superare, ma difficile da gestire.
Il ruolo più agevole nella partecipazione plurima è quello di mandante specialista: l’impresa porta una competenza tecnica specifica all’interno di ciascun raggruppamento, senza assumere un ruolo di coordinamento generale. In questo caso è più semplice dimostrare che le decisioni relative all’offerta sono state prese autonomamente all’interno di ciascun ATI, senza interferenze tra i diversi raggruppamenti.
Come dimostrare l’indipendenza decisionale
Chi partecipa in più ATI nella stessa gara deve essere in grado di documentare con precisione l’indipendenza decisionale di ciascuna configurazione. Gli elementi concreti che la stazione appaltante e — in caso di contenzioso — il giudice amministrativo valuteranno sono:
struttura societaria indipendente tra le imprese coinvolte nei diversi raggruppamenti, senza partecipazioni azionarie significative o legami di controllo;
separazione netta dei ruoli e delle responsabilità all’interno di ciascun ATI, con documentazione delle decisioni prese autonomamente per ciascuna offerta;
assenza di condivisione di uffici, risorse umane, strumenti informativi o qualunque elemento che possa far sospettare un’interferenza reciproca nella formulazione delle offerte;
offerte tecniche ed economiche che non presentino elementi di omogeneità sospetta — prezzi costruiti sugli stessi parametri, elaborati tecnici con struttura identica, ribassi che sembrano calibrati l’uno rispetto all’altro.
Quest’ultimo punto è forse il più insidioso: anche senza legami societari evidenti, offerte troppo simili o manifestamente costruite per occupare fasce di prezzo diverse e complementari nella stessa gara possono portare all’esclusione di tutti i raggruppamenti coinvolti.
Il rischio specifico nelle gare al prezzo più basso
Nelle gare aggiudicate al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, la partecipazione plurima porta un rischio aggiuntivo particolarmente serio. Un’impresa che partecipa in più ATI ha la possibilità di distribuire le offerte su diverse fasce di ribasso, aumentando la probabilità che almeno una rimanga sotto la soglia di anomalia. Se la stazione appaltante rileva questa dinamica — offerte di diversi raggruppamenti contenenti la stessa impresa posizionate strategicamente attorno alla soglia — il sospetto di coordinamento è quasi automatico.
E’ fondamentale astenersi dal presentare offerte concordate con l’obiettivo di manipolare le medie dei prezzi offerti o di saturare un intervallo di prezzo specifico. Questo tipo di comportamento ha effetti distorsivi sulla competizione e conseguenze gravi per tutti i partecipanti coinvolti, inclusa la segnalazione all’ANAC e l’iscrizione nel casellario informatico.
I vantaggi strategici quando si lavora correttamente
Usata in modo trasparente e con la necessaria indipendenza decisionale, la partecipazione plurima offre opportunità concrete: diversificazione del rischio su più configurazioni della stessa gara, possibilità di portare competenze specifiche a raggruppamenti diversi valorizzando il proprio know-how, ampliamento delle relazioni con partner commerciali diversi, maggiore flessibilità nell’organizzazione dell’offerta.
La differenza tra uso corretto e uso distorsivo dello strumento sta tutta nella genuinità dell’indipendenza: ciascun raggruppamento deve elaborare la propria offerta senza scambio di informazioni con gli altri, come se i due ATI fossero due concorrenti del tutto estranei.
Per approfondire la disciplina dell’ATI e della partecipazione plurima con i riferimenti normativi aggiornati al D.Lgs. 36/2023, il Manuale per l’ufficio gare (Maggioli Editore, V edizione 2025) tratta il tema con esempi pratici e schemi operativi. Per consulenza su casi specifici Capriotti Appalti Solutions è a completa disposizione.
Arch. Paolo Capriotti – Capriotti Appalti Solutions




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