Dalla rivista di Luglio 2021 di Appalti&Contratti di Maggioli 

La verifica di congruità dell’offerta anomale nelle gare di servizi tecnici è caratterizzata da particolari condizioni che possono far perdere di incisività la stessa azione di controllo da parte del RUP.

IL PROBLEMA DI SEMPRE

Proprio per tale motivo, complice senz’altro la cattiva abitudine di offrire sconti insostenibili polarizzati sulle statistiche di aggiudicazione, è frequente assistere a selezioni aggiudicate su ribassi indiscriminati che talvolta superano anche l’80% del corrispettivo posto a base di gara.
La questione non è legata indissolubilmente al criterio di aggiudicazione impiegato poiché su tali ribassi ci si imbatte con frequenza sia su gare con offerta in qualità prezzo che su quelle con solo prezzo.
Giova ricordare che la verifica di congruità delle offerte determina l’affidabilità di un’offerta in termini tradotti dalla giurisprudenza come capacità dell’offerta di preservare un minimo utile per l’operatore economico.
E’, infatti, proprio la presenza di utile minimo la garanzia necessaria per l’espletamento ottimale della prestazione contrattuale.
Orbene, le condizioni che rendono complessa la verifica di congruità per il RUP, alla ricerca della comprova di un minime utile, sono da rinvenirsi in una oggettiva difficoltà a determinare i costi maggiori legati all’espletamento dei servizi tecnici veri e propri.

DIFFICOLTA’ NEL VALUTARE LA SERIETA’ DELL’OFFERTA

La difficoltà nel determinare i costi principali di espletamento delle prestazioni tecniche trova due cause: da una parte la variabilità della definizione del costo orario minimo del tecnico a lavoro, in un settore dove non esistono limiti tariffari, dall’altra parte sussiste un’ulteriore evidente variabilità del monte ore necessario per adempiere, legata questa volta alla capacità del tecnico.
Nella ricerca del minimo utile dei servizi tecnici il RUP si trova perciò a dover soppesare la voce costo più importante su due valori per definizione non determinabili univocamente; non paiono invece incidere in questa ricerca della prova di resistenza il numero di soggetti impiegati, se in numero fisso o variabile, quanto più l’organizzazione aziendale.
Siccome si ritiene che il costo orario del tecnico sia in qualche modo difficile da contestare vista la mancanza di limiti tariffari e in ogni caso direttamente raffrontabile con quanto le norme definiscono a base di parametro, si sostiene che l’aspetto dirimente nella verifica di congruità delle offerte per i servizi tecnici sia proprio quello legato alla giusta definizione del monte orario di lavoro tecnico.
Per la definizione del costo orario minimo, non è raro purtroppo imbattersi in giustificazioni che presentano un costo per il lavoro di tecnici laureati anche inferiore ai venticinque euro orari, e sulla questione, benché sia difficile per il RUP contestare che un tecnico laureato possa guadagnare meno di un operaio comune che andrà in cantiere a costruire l’opera, dovrebbe considerarsi una doverosa segnalazione all’ordine di appartenenza per valutare la condotta deontologica degli iscritti che soggiacciono e/o impongono certe condizioni.
Per quello che concerne la cruciale congrua definizione del monte orario, invece, potremmo sostenere che la stima del monte ore necessario all’espletamento di una prestazione professionale sia strettamente legata alla capacità del tecnico di assolvere il compito, con ogni probabilità un’esperienza pregressa analoga ai temi di affrontare potrebbe contrarre significativamente le tempistiche di lavoro, così come la bassa complessità dell’opera e l’adozione di sistemi di qualità che possano standardizzare i processi.

IL RUOLO CHIAVE DEL MONTE ORARIO

Per fare qualche esempio in concreto, se è più semplice pensare ad un impegno orario di direzione dei lavori tradotto in presenze periodiche di cantiere e tempo necessario a predisporre i SAL, appare più difficoltoso stimare l’impegno orario per una progettazione dove la traduzione dell’impegno può solo in parte essere definita sulla base di una scomposizione dell’attività, ma da una parte può restare variabile nella parte di ideazione.
La parte di ideazione del progetto è più complicata da stimare poiché può richiedere attività non misurabili: la composizione architettonica, la comparazione di soluzioni, la valutazione di alternative progettuali, il confronto con la committenza e gli stakeholder, la ricerca di economie di scala per rientrare nel budget assegnato, tutti fattori che escludono la possibilità di una stima oraria secca in quanto interrelazioni con vincoli esterni che sfuggono all’organizzazione del tecnico.
Con la giusta capacità e fortuna il tecnico potrebbe chiudere il progetto entro il monte ore stabilito, se la sovrintendenza invece imporrà alcuni approfondimenti e integrazioni, la stazione appaltante chiederà una modifica al contenuto, mancheranno le risorse finanziarie e si dovrà rimodulare il progetto, le ore stabilite potrebbero essere insufficienti e ciò significherebbe cadere in perdita.
Il tutto è poi legato alla differente organizzazione che il partecipante alla gara decide di mettere in campo per l’espletamento dell’incarico, potrebbe accadere che per una stessa prestazione ci possa essere un ridotto impegno orario di lavoro per organizzazione stabili rispetto ad associazioni temporanee, questo per un ovvio benefico apporto di produttività introdotto da una riduzione dell’attività di coordinamento e dall’allineamento delle programmazioni nelle forme più stabili.
E’ utile evidenziare che l’attitudine del RUP nel definire se un’offerta in sede di verifica di congruità abbia ben stimato il monte ore sufficiente a garantire il corretto espletamento delle prestazioni, sulla base di una determinata organizzazione del concorrente, è la medesima che si verifica nel determinare la tempistica di svolgimento delle prestazioni in sede di definizione del capitolato prestazionale dove, stimato il monte ore e definito un numero virtuale di addetti ai lavori, si delinea l’arco temporale entro il quale la prestazione deve essere svolta.

ATTENZIONE ALLA CONGRUITA’

Il consiglio che si vuole dare è quello di affrontare con estrema attenzione il problema, una prestazione tecnica progettuale in perdita finirà sicuramente con il produrre un progetto carente con il conseguente riverbero nelle problematiche ben note esecutive di varianti in corso d’opera e contenzioso, le due facce della stessa medaglia di un progetto mal congeniato.
La verifica delle offerte anomale nei servizi tecnici deve perciò mettere a fuoco attentamente il monte ore di lavoro necessario a espletare le prestazioni in quanto elemento immanente la stessa serietà dell’offerta, il RUP deve aiutarsi nell’analisi con la scomposizione delle attività in fasi e/o elaborati da produrre e/o parti di servizio, ricordando che, in ogni caso, tutte le offerte possono essere sottoposte a verifica e che il giudizio di congruità è insindacabile salvo macroscopici errori di valutazione.

ALTRE TUTELE

Per il contenimento dei ribassi resta valido l’impiego di tutti quegli strumenti di procurement che non valorizzino positivamente un’offerta economica troppo spinta, parliamo di gare in qualità prezzo con un numero di punti minimo assegnato all’offerta economica, formule matematiche di valorizzazione dell’offerta economica non lineari che non incentivino sconti troppo alti, oppure gare con prezzo fisso.
Come noto, le gare a prezzo fisso sono previste nell’ordinamento e potrebbero essere impiegate per i servizi tecnici vista la difficoltà di effettuare un confronto sulla base del prezzo e vista la necessità di salvaguardare l’equo compenso in tale fattispecie di appalto.
Ancor meglio, se può essere definito una gara a prezzo fisso, si potrebbe far predeterminare alla stazione appaltante un ribasso massimo applicabile, sempre sulla base del monte ore lavoro virtuale stimato.
Per il codice la gara a prezzo fisso può essere compiuta ordinariamente, quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma la giurisprudenza si è mostrata insolitamente contraria a definire selezioni su gare con sconto massimo applicabile predefinito.
In ogni caso il risultato sarebbe facilmente raggiungibile stante la derogabilità del decreto parametri impiegato per la valutazione del corrispettivo, per cui sarebbe sempre possibile ridurre il valore del corrispettivo, con le motivazioni del caso, e affidare su base del prezzo fisso come l’ordinamento consente.
Quella del prezzo fisso, o ribasso fisso che si voglia dire, potrebbe essere una brillante soluzione al problema atavico del ribasso selvaggio nelle gare di ingegneria e architettura, tema che interessa tutti: gli ordini e associazioni professionale che non vogliono ribassi eccessivi di aggiudicazione a garanzia dell’equo compenso degli iscritti, le stazioni appaltanti che ben comprendono che con un progetto aggiudicato all’80% resta solo che pregare.

14/07/2021

Arch. Paolo Capriotti