La sentenza della Corte di Cassazione n. 7197 del 30 maggio 2000 affronta il tema dell’assoggettamento alla TOSAP delle occupazioni di suolo pubblico effettuate nell’ambito di lavori pubblici. Il caso riguardava un’impresa edile che, quale appaltatrice di interventi finanziati dallo Stato e dalla Regione per il restauro di un complesso di interesse storico-artistico, aveva occupato temporaneamente una strada comunale per l’installazione del cantiere. Il Comune aveva richiesto il pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sostenendo che l’occupazione fosse imputabile all’impresa e che l’esenzione non potesse applicarsi, anche in ragione della circostanza che i lavori riguardavano un immobile non appartenente al patrimonio pubblico.
La Corte di Cassazione ha invece affermato un principio di segno opposto, chiarendo che l’esenzione prevista dall’art. 49, lettera a), del d.lgs. 507/1993 deve essere interpretata nel senso che le occupazioni effettuate dallo Stato sono esenti dalla tassa senza limitazioni di finalità. Quando l’opera è appaltata a un’impresa privata, l’esecuzione dei lavori avviene comunque per conto dell’amministrazione pubblica committente. Ne consegue che l’occupazione del suolo pubblico necessaria all’esecuzione dell’opera deve essere considerata giuridicamente come effettuata dallo Stato o dall’ente pubblico che ha disposto l’intervento, anche se materialmente realizzata dall’appaltatore.
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda la natura dei lavori. La Corte precisa che la qualificazione di “lavoro pubblico” non dipende dalla proprietà dell’immobile su cui si interviene, ma dal fatto che l’opera sia finanziata e realizzata nell’ambito di un appalto pubblico. Anche nel caso di interventi su edifici privati di interesse storico o culturale finanziati con fondi statali, l’attività conserva quindi natura pubblica. L’occupazione del suolo pubblico funzionale all’esecuzione di tali lavori rientra pertanto nel regime di esenzione.
La Corte esclude inoltre che eventuali clausole contrattuali possano incidere su questo assetto. La previsione contenuta nel capitolato d’appalto che pone a carico dell’impresa il pagamento della tassa non è idonea a modificare il regime tributario stabilito dalla legge, né a fondare un’obbligazione tributaria nei confronti del Comune.
Sulla base di tali argomentazioni, la Cassazione ha ritenuto che l’occupazione di suolo pubblico effettuata dall’impresa appaltatrice per l’esecuzione dei lavori finanziati dallo Stato dovesse essere considerata esente da TOSAP. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata pertanto cassata e l’avviso di liquidazione emesso dal Comune annullato.
Il principio che emerge dalla decisione è chiaro: quando l’occupazione di suolo pubblico costituisce attività strumentale all’esecuzione di lavori pubblici affidati da una pubblica amministrazione, essa deve essere ricondotta giuridicamente all’ente pubblico committente e beneficiare del regime di esenzione previsto dall’art. 49 del d.lgs. 507/1993. Anche quando l’occupazione è materialmente realizzata dall’impresa appaltatrice e anche quando i lavori riguardano immobili non pubblici ma oggetto di interventi finanziati con fondi pubblici.
Arch. Paolo Capriotti
05/10/2017
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