Con un precedente articolo abbiamo descritto una paradossale situazione per cui, secondo il Consiglio di Stato sezione V, sentenza n. 3989 del 29 giugno 2018, in una procedura negoziata un operatore si potrebbe invitare da solo alla gara, senza un invito della stazione appaltante a presentare offerta. Questo era l’articolo.
Ebbene la Sezione V del Consiglio di Stato, un anno dopo, con sentenza n. 6160 del 12 settembre 2019, ci ripensa e cambia totalmente orientamento:
“6.8. Resta da precisare – a contrasto di un argomento speso dall’appellata nella memoria depositata – che l’esito descritto, di esclusione dell’operatore economico non invitato, non contrasta con il principio di parità di trattamento, che imporrebbe di considerare tutti gli operatori, invitati o meno, sullo stesso piano per aver presentato un’offerta, per l’evidente ragione che le situazioni di partenza sono diverse: l’uno è stato scelto dall’amministrazione affinché presentasse la sua offerta, l’altro si è insinuato nella procedura senza esservi stato chiamato.
6.9. In conclusione, l’operatore economico che, non invitato alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne sia venuto a conoscenza e che abbia presentato la propria offerta, è legittimamente escluso dalla stazione appaltante.“
Veramente un curioso episodio questo.
17/09/2019
Arch. Paolo Capriotti
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