articolo per la rivista on line Appalti&Contratti di Maggioli editore
Le gare per l’assegnazione delle concessioni balneari devono rispettare i principi sanciti dal DL 131/2024, in linea con il diritto dell’Unione europea, garantendo libertà di stabilimento, trasparenza e concorrenza equa. Tuttavia, la questione degli indennizzi per i concessionari uscenti continua a essere un tema di forte dibattito.
Indennizzi ai concessionari: a che punto siamo?
Per quanto riguarda gli indennizzi a carico dei nuovi concessionari, il decreto convertito a novembre 2024 prevede il riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Inoltre, viene introdotto il concetto di “equa remunerazione” sugli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni, un aspetto che resta oggetto di interpretazione e dibattito.
Il decreto attuativo, atteso entro fine mese, dovrà definire i criteri di calcolo degli indennizzi, che spetteranno a commercialisti abilitati, quale adempimento del concessionario uscente. Il nodo centrale è proprio l’interpretazione della “equa remunerazione”: i tecnici del MIT e del MEF stanno valutando una formula che possa favorire i concessionari uscenti, consentendo una rivalutazione dei beni e garantendo indennizzi più elevati rispetto ai soli investimenti non ammortizzati.
Lo scontro con la Commissione Europea
Il decreto attuativo in fase di definizione prevederebbe che l’indennizzo per i concessionari uscenti venga calcolato sul valore nominale iniziale degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, comprendendo sia beni materiali che immateriali.
Questa soluzione, sostenuta dalle associazioni di categoria, punta a garantire una compensazione più ampia agli operatori storici del settore. Tuttavia, la Commissione Europea ha sollevato obiezioni, ritenendo che un simile approccio possa configurarsi come un indebito vantaggio per i concessionari uscenti, in contrasto con i principi di concorrenza della direttiva Bolkestein.
Se Bruxelles dovesse far prevalere la propria posizione, l’indennizzo verrebbe ridotto ai soli investimenti non ammortizzati, con un impatto significativo sulle somme riconosciute agli attuali concessionari.
Indennizzo e premialità: due strumenti complementari?
Al di là del dibattito politico, resta aperta la questione dell’equilibrio tra indennizzo e premialità nelle gare. L’indennizzo nelle variabili discusse è una misura obbligatoria, mentre le amministrazioni concedenti possono scegliere se introdurre criteri premiali per valorizzare la continuità economica, la stabilità occupazionale e la distribuzione equilibrata delle concessioni.
Le amministrazioni locali si troveranno dunque di fronte a una scelta:
✔ Limitarsi all’indennizzo, garantendo un ristoro economico per gli uscenti senza interferire nella selezione dei nuovi concessionari.
✔ Prevedere premialità nelle gare, riconoscendo elementi di continuità aziendale e tutelando il tessuto economico e occupazionale locale.
Questa flessibilità potrebbe portare a scenari molto diversi da territorio a territorio, con alcuni enti concedenti che potrebbero adottare criteri di selezione più orientati alla tutela degli operatori storici, mentre altri potrebbero puntare su una maggiore apertura al mercato.
Conclusioni
L’attuale disciplina sulle concessioni balneari cerca di bilanciare l’apertura alla concorrenza con la tutela degli operatori esistenti. Tuttavia, la questione degli indennizzi e delle premialità nelle gare resta un nodo centrale, con profonde implicazioni economiche e politiche.
Nei prossimi giorni capiremo quale direzione prenderà il decreto attuativo e se ci sarà spazio per una mediazione tra le richieste dei concessionari e le regole europee. Intanto, il confronto resta aperto: per approfondimenti, idee e strategie, continuiamo a seguirci.
05/03/2025
Paolo Capriotti – Capriotti Appalti Solutions





