Premessa

Con il D.Lgs. 36/2023 il legislatore ha riscritto integralmente la disciplina del subappalto nell’art. 119. La novità più rilevante: non esiste più alcun limite quantitativo fisso imposto dalla legge. La stazione appaltante può limitare il subappalto, ma solo con motivazione concreta e ancorata alle caratteristiche specifiche dell’appalto, prestazione per prestazione.

Comma 1 — Esecuzione personale e confini invalicabili

Il comma 1 conferma la tendenziale eliminazione dei limiti quantitativi, individuando comunque un perimetro entro cui l’istituto deve declinarsi: è nullo il contratto con cui viene previsto che l’intera opera aggiudicata venga eseguita da un terzo, nonché che venga eseguita da un terzo la prevalente prestazione nei contratti ad alta intensità di manodopera.

Dall’art. 119 comma 1 derivano tre divieti assoluti, sanzionati con la nullità:

— Cessione integrale del contratto — Subappalto del 100% delle prestazioni — Subappalto di oltre il 50% della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera

La categoria prevalente non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99%, fermo restando che la stazione appaltante può indicare nella decisione a contrarre un limite inferiore, motivando per ragioni legate a sicurezza, lavorazioni specialistiche o specifiche caratteristiche dei lavori.

Il limite del 49,99% si applica sempre sull’importo della categoria prevalente — non sull’importo complessivo del contratto. Che l’appalto valga 500.000 € o 5.000.000 €, la regola non cambia.

Comma 2 — La definizione di subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Il comma 2 contiene anche la definizione operativa di cosa costituisce subappalto nei lavori: qualsiasi contratto con terzi che richieda impiego di manodopera, con importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o superiore a 100.000 €, e con incidenza del costo della manodopera superiore al 50% del contratto da affidare.

Nessun limite percentuale fisso: il parere MIT 2158/2023

Il MIT ha chiarito che la stazione appaltante non può limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare nei documenti di gara le singole prestazioni o lavorazioni da eseguire a cura dell’affidatario, con motivazioni correlate a ciascuna prestazione.

ANAC con il parere di precontenzioso n. 25/2024 ha poi sancito che la lex specialis di gara che fissa limiti meramente quantitativi alla quota parte di lavorazioni subappaltabili non è conforme all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. ANAC I limiti percentuali generici nei bandi sono quindi illegittimi e impugnabili.

ESEMPI PRATICI — Come varia la quota subappaltabile in funzione delle categorie scorporabili

Il limite del 49,99% riguarda esclusivamente la categoria prevalente. Le categorie scorporabili, in assenza di specifici vincoli motivati nel bando, possono essere interamente subappaltate. Ne consegue una regola pratica fondamentale: al crescere del peso delle scorporabili sull’importo totale, cresce proporzionalmente la quota complessiva subappaltabile — indipendentemente dall’importo del contratto.

Caso 1 — Solo categoria prevalente

Valore appalto: 1.000.000 € — OG1 (prevalente): 1.000.000 €

Subappaltabile max dalla prevalente: 499.900 € Quota subappaltabile sul totale: 49,99%

Caso 2 — Prevalente + una scorporabile

Valore appalto: 1.000.000 € — OG1 (prevalente): 700.000 € — OS28 (scorporabile): 300.000 €

Subappaltabile dalla prevalente: 349.930 € (49,99% di 700.000) Subappaltabile dalla scorporabile: 300.000 € (100%) Totale subappaltabile: 649.930 € Quota subappaltabile sul totale: 64,99%

Caso 3 — Prevalente + due scorporabili rilevanti

Valore appalto: 1.000.000 € — OG1 (prevalente): 500.000 € — OS28 (scorporabile 1): 300.000 € — OS6 (scorporabile 2): 200.000 €

Subappaltabile dalla prevalente: 249.950 € (49,99% di 500.000) Subappaltabile dalle scorporabili: 500.000 € (100%) Totale subappaltabile: 749.950 € Quota subappaltabile sul totale: 74,99%

Arch. Paolo Capriotti