L’ANAC con Delibera numero 1151 del 11 dicembre 2019 si è confrontata con il tema della donazione dell’opera pubblica da parte del privato ai sensi dell’art. 20 del Codice appalti.
Da precisare che nella fattispecie ricade la doppia possibilità per cui il donatore è un’impresa di costruzione e costruisce essa stessa oppure, come nel caso in specie, c’è un donatore che mette la finanza e trova poi un’impresa terza che esegue l’opera.
La vicenda trattata dall’ANAC riguarda la realizzazione e successiva donazione dei lavori di adeguamento sismico di una scuola del Comune di Rocca di Papa per cui una Fondazione del Regno Unito, San Giovanni Bosco Arpa Foundation, ha deciso di donare una scuola del valore di 2,5 milioni di euro.
L’ANAC arriva a due fondamentali conclusioni:
- ritiene lo schema convenzionale esaminato del tutto generico e privo degli elementi essenziali indispensabili all’utile conduzione del rapporto contrattuale alla luce anche di quanto espressamente indicato dalla legge;
- valuta il procedimento di approvazione e formalizzazione dell’esaminata convezione svolto in violazione del disposto di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nella misura in cui, alcuna verifica circa la sussistenza dei requisiti di moralità in capo al soggetto contraente è stata prevista ed operata dal Comune di Rocca di Papa preliminarmente alla stipula della convenzione esaminata (manco fosse sotto interdittiva antimafia la povera fondazione inglese benefattrice).
Se da una parte ci può stare l’errore di non aver verificato i requisiti di moralità del donatore, la fondazione del Regno Unito, andando a controllare solo i requisiti del costruttore, non ci sta invece che la convenzione non sia idonea a gestire il rapporto di esecuzione perché in qualche modo si è elevato esponenzialmente il rischio di un contenzioso e di una donazione che poteva restare incompiuta.
Riteniamo che la massima di sintesi della vicenda sia che pur essendo un’opera donata i principi degli appalti vanno rispettati, se così non fosse stato la fattispecie della donazione sarebbe stata ricompresa nel fuori ambito del codice all’art. 1 del D. Lgs. 50/2016.
L’amministrazione è caduta in un errore frequente a dire il vero, riscontrato più volte nei post emergenza del Paese, dove donazioni per realizzazione di opere pubbliche arrivano con una certa frequenza, per cui la stazione appaltante, siccome c’è un benefattore che paga l’opera, non si sente in dovere di vessarlo con procedure e tormenti burocratici anche per non farlo scappare su un’altra piazza magari.
Il Comune avrà pensato: “A caval donato non si guarda in bocca”.
Ma così chiaramente non è, questo può valere tra rapporti privati ma non può valere nel confronto del pubblico dove deve garantirsi il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa.
Non può accadere che un soggetto senza i requisiti morali possa donare l’opera, o che la costruisca un soggetto che non ha capacità di costruirla, come non può succedere che manchi un accordo che preveda delle tempistiche certe , altrimenti la PA potrebbe restare sotto scacco del benefattore.

Certo che l’art. 20 non ci aiuta molto, è sintetico e sembra apparentemente lasciar ampio spazio alla libertà d’azione ma in realtà, per quanto detto, l’opera donata segue le stesse regole dell’appalto pubblico, unica eccezione è che non esiste la fase di scelta del contraente in quanto affidata a priori al benefattore e suo partner costruttore eventualmente.
L’opera pubblica regalata deve rispettare l’iter progettuale, l’acquisizione pareri, le verifiche e validazioni. La convenzione deve regolamentare la gestione dell’esecuzione con tempi certi e penalità oltreché collaudi e presi in carico dei manufatti realizzati.
De resto, è tutto abbastanza ovvio, un’opera pubblica è qualcosa che sarà fruita dal pubblico e pertanto deve seguire regole chiare di garanzia: essere progettata in un certo modo, eseguita in tempi programmati, a soggetti idonei moralmente e organizzativamente.
Dunque regalare sì, ma con criterio.
Questa la Delibera ANAC .
E’ tutto
Arch. Paolo Capriotti
31/12/19




