Il comma 13 dell’art. 105 del codice contratti pubblici prevede una forma di tutela del subappaltatore per mezzo del pagamento diretto da parte del committente pubblico, “La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”

Se per i casi a) e b) non abbiamo dubbi interpretativi si rilevano particolari problematiche per l’ipotesi legata alla natura del contratto d’appalto contemplata alla lettera c), dove in pratica non viene definito un bel nulla.

Il legislatore italiano ha tradotto letteralmente la formulazione contenuta nella direttiva comunitaria senza preoccuparsi di dar senso, non offrendo di fatto alcun elemento interpretativo volto a chiarire quale sia la natura del contratto che consente il pagamento diretto.

In concreto e in mancanza di indicazioni specifiche va detto il pagamento diretto appare sempre ammissibile, non riscontrandosi ragioni riconducibili alla natura del contratto di appalto che possano rendere non praticabile tale soluzione.

Ma la questione che vorremmo approfondire non è tanto quella dell’ambito di applicazione della norma quanto invece la prassi di concretizzazione della stessa in base alle obbligazioni assunte dal terzetto: Committente, Appaltatore, Subappaltatore.

Dunque. Chi fattura a chi? Chi paga chi? Chi libera chi?

Ad esempio in caso di raggruppamento temporaneo dove esiste un unico contratto tra committente e appaltatore (plurisoggettivo) la questione è più semplice, almeno sembra, “Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico – si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) “…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti. Ci aiuta a comprendere l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto del n. 17/ 2018.

Le problematiche nel caso dell’ATI non riguardano tanto l’assetto delle obbligazioni, prestazioni – corresponsioni, bensì la contabilità interna al gruppo che deriva in primis dalla necessità di effettuare differenti ribassi in sede di offerta, ma questa è un’altra storia.

Torniamo però sullo schema di subappalto e pagamento diretto del subappaltatore.

Come noto il contratto principale d’appalto non è passante e non investe in nessun modo i subappaltatori, piuttosto vivono contemporaneamente un contratto d’appalto tra Committente e Appaltatore e un contratto di subappalto tra Appaltatore e Subappaltatore.

Poiché la prestazione del subappaltatore viene resa nei confronti dell’appaltatore e il rapporto intercorre esclusivamente tra questi restando del tutto estraneo il committente pubblico, ne deriva che:

– il subappaltatore può essere liberato della corretta esecuzione della prestazione solo dall’appaltatore;
– la fattura del subappaltatore andrà emessa nei confronti dell’appaltatore.
– il subappaltatore risponde esclusivamente all’appaltatore di quanto eseguito.

Il committente pubblico procede al pagamento del subappaltatore, configurandosi l’istituto della delegazione di pagamento Art. 1269 CC, che consente a un debitore di un soggetto (appaltatore) di pagare direttamente il creditore di quest’ultimo (subappaltatore).

Questi rapporti di pagamento, fatturazione, accettazione delle prestazioni devono essere ben definite dal committente pubblico al fine di non creare incomprensioni nel rapporto a tre.

Per quanto detto il subappaltatore non può automaticamente essere pagato dal committente pubblico senza che l’appaltatore abbia in qualche modo accettato le prestazioni e confermato la possibilità di procedere al pagamento.

Ultima questione riguarda la cronologia del pagamento diretto del subappaltatore, riteniamo che la disciplina di gara potrebbe prevedere due strade:

– da una parte il classico sistema in acconto unico a SAL su percentuali o importi definiti, nel caso il subappaltatore si vedrebbe riconosciuto il proprio credito al momento in cui la sua subprestazione è stata interamente salizzata;

– d’altra parte si potrebbe prevedere un doppio binario di pagamento, da una parte il credito dell’appaltatore che viene salizzato a certe percentuali predefinite, dall’altra gli importi per i subappaltatori che potrebbero viaggiare in maniera indipendente sempre con percentuali predefinite, in modo da spezzare la dipendenza di pagamento tra l’uno e l’altro soggetto.

E’ tutto.

NB. ALCUNE SPECIFICHE PER LA FATTURAZIONE

Si fa presente che il subappaltatore deve comunque fatturare i lavori eseguiti all’impresa appaltatrice dal momento che tra essi intercorre il rapporto contrattuale che ha come oggetto il sub-affidamento degli stessi.

La fatturazione operativamente avviene con la seguente sequenza:

– il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art. 17,co. 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972);

–  l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (art.23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (art.25 del D.P.R. 633/1972);

– quest’ultimo, poi, emetterà fattura verso la stazione appaltante con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”) in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di tutte le pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.

20/06/2019

Arch. Paolo Capriotti

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