Dalla Rivista di Appalti&Contratti, articolo di Paolo Capriotti del 03/08/2020
In tema di interventi sui beni culturali, l’art. 146 comma 3. del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che “Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore … non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento …”.
Il principio di tutela del bene culturale prevale su quello di accesso agli appalti pubblici e quindi, per le categorie afferenti ai beni culturali, è inapplicabile l’istituto dell’avvalimento, per qualsiasi importo di lavoro trattasi.
Le categorie in questione sono quelle relative al patrimonio culturale e sono così identificate:
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OS2A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS2B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS24 Pe la parte inerente i lavori sul al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini
OS25 Scavi archeologici
Ricordiamo che i beni culturali sono istituiti con apposito Decreto Ministeriale e sono tipologicamente individuati dall’art. 10 del D. Lgs. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Proviamo a schematizzare un quadro di notevole complessità, nel tentativo di raggiungere una definizione di rispondenza tra tipologia di bene che può essere interessata dal lavoro e categoria SOA culturale prevista dall’ordinamento:
BENI CULTURALI | DESCRIZIONE | SOVRINTENDENZA | CATEGORIA SOA |
Immobili | edifici, centri storici, piazze, ville, (periodo post medioevo) ecc.. | architettonica | OG2 |
Archivistici | libri, manoscritti, pergamene ecc.. | archivistica | OS2-B |
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili | parti decorate di monumenti (cornici, affreschi, fregi ecc..) eparti mobili di monumenti (infissi, cancellate, porte, mobilio ecc..) | belle arti | OS2-A |
Verde storico | verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini | architettonica e paesaggio | OS24 |
Archeologici | Scavi archeologici e manufatti (periodo ante medioevo) ecc.. | Archeologica | OS25 |
In tema di qualificazione la giurisprudenza ha definito che al di là della tipologia di lavoro, (manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento) nel momento in cui si interviene su un bene culturale la qualificazione da richiedere per l’appalto pubblico deve essere riferita alle SOA culturali.
Quindi per fare un esempio se ci si trova ad intervenire su di una pavimentazione di una piazza o dei suoi sottoservizi in un centro storico la categoria da richiedere è la OG2 e non la OG3 o la OG6, questo sempre per un prevalere del principio di conservazione del valore culturale del bene, così come se ci si trovasse a realizzare un impianto di illuminazione all’interno di un edificio monumentale.
Si evidenzia poi che la categoria SOA OS24 oggi non prevede una distinzione tra il verde culturale e il normale verde pubblico, ci penserà il regolamento al codice in formazione a distinguere le categorie creando le categorie SOA OS24 A e B (una culturale, l’altra no).
Arriviamo ora dunque all’interrogativo originario, come può una ditta ottenere l’attestazione SOA culturale e comunque farsi strada nel mercato quale operatore nuovo nel settore?
Quattro sono le possibilità:
– realizzare lavori per privati: la SOA è richiesta solo per appalti pubblici ma l’attestazione non occorre per i lavori privati i cui i certificati di regolare esecuzione sono comunque validi per ottenere i requisiti speciali per la SOA;
– sfruttare i certificati di esecuzione lavori analoghi: i lavori svolti e maturali sui lavori pubblici o privati sono impiegabili per qualificarsi per i lavori sotto soglia di obbligo SOA (150.000 euro) questo per previsione dell’art. 90 DPR 207/2010 trasposto nella norma speciale all’art. 12 del Decreto MIBACT DEL 22 agosto 2017, n. 154, l’impresa quindi, può man mano che matura certificati qualificarsi a piccole gare di lavori, aumentando il proprio bagaglio di esperienze e attendendo di raggiungere i certificati minimi per l’attestazione SOA;
– farsi cooptare da una ditta in possesso di necessarie certificazione: l’istituto della cooptazione è vivo e vegeto grazie all’ultravigenza dell’articolo 92 comma 5 del DPR 207/2010, si potrebbe nel caso eseguire fino al massimo 20% dell’appalto senza possesso di specifica attestazione e fare qualche passo verso il raggiungimento dei requisito di esperienza, tale ipotesi è percorribile ancora per poco tempo, la bozza del nuovo regolamento al codice appalti non prevedere più tale istituto;
– acquisire un’azienda attestata: resta sempre valida l’ipotesi di acquisizione di azienda o ramo, per dare continuità al requisito si deve comunque effettuare un’acquisizione in concreto di: know-how, strumentazioni, personale, direzione tecnica ovvero di tutti gli aspetti che la certificazione esprime (non si compra la SOA ma l’azienda con un’operazione societaria).
Non è invece più valida l’ipotesi di avvalimento stabile attraverso cui aziende dello stesso gruppo generavano una nuova attestazione SOA sui requisiti dell’azienda madre.
Così come viene meno da qualche tempo la possibilità di far eseguire i lavori culturali alla consorziata sprovvista di idonea attestazione sfruttando il cd. cumulo alla rinfusa che consente all’esecutore di eseguire i lavori grazie all’attestazione del consorzio.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 16 gennaio 2019, n. 403 ha infatti aderito a un precedente orientamento dell’ANAC, per cui è escluso che nei contratti in materia di beni culturali i consorzi stabili possano qualificarsi con il cumulo alla rinfusa essendo richiesto dalla norma il possesso di requisiti di qualificazione specifici per l’esecutore al fine di assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
Per concludere ricordiamo che l’esperienza pregressa è solo uno dei fattori che concorrono per il rilascio dell’attestazione SOA, gli aspetti e requisiti sono delineati nel Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali di cui al Decreto ministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo.
03/08/2020
Arch. Paolo Capriotti
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