Ogni gara pubblica richiede due tipi di requisiti: quelli di ordine generale (spesso chiamati anche “di moralità”) e quelli di ordine speciale (tecnici, economici, organizzativi). I secondi riguardano la capacità dell’impresa di eseguire i lavori. I primi riguardano l’affidabilità e l’integrità dell’impresa stessa — e la loro mancanza porta all’esclusione automatica.

Cosa sono i requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale sono le condizioni soggettive che ogni operatore economico deve soddisfare per poter partecipare a qualsiasi gara pubblica. Sono disciplinati dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023.

Il principio di fondo è semplice: lo Stato non può affidare commesse pubbliche a soggetti condannati per reati gravi, corruzione, criminalità organizzata, frodi o altri comportamenti che compromettono l’affidabilità dell’operatore. Né a soggetti in situazioni di irregolarità fiscale o contributiva grave.

Le cause di esclusione automatica (art. 94)

Alcune cause di esclusione sono automatiche: se ricorrono, l’impresa viene esclusa senza che la stazione appaltante abbia margine di valutazione discrezionale. Le principali:

  • Condanne definitive per reati di particolare gravità: associazione mafiosa, corruzione, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, riciclaggio, usura, finanziamento al terrorismo, delitti contro la pubblica amministrazione
  • Condanne che comportano l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
  • Grave irregolarità fiscale non ancora oggetto di provvedimento definitivo ma già accertata (sopra certe soglie)
  • Grave irregolarità contributiva (DURC negativo)
  • Iscrizione nel casellario informatico ANAC per cause di esclusione

Attenzione: queste cause si verificano non solo in capo all’impresa come soggetto giuridico, ma anche in capo ai soggetti che la rappresentano — amministratori, direttori tecnici, soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci.

Le cause di esclusione non automatiche (art. 95)

Accanto alle cause automatiche, esistono cause di esclusione che richiedono una valutazione discrezionale della stazione appaltante — i cosiddetti “gravi illeciti professionali”. Tra questi:

  • Gravi inadempimenti in precedenti contratti pubblici, risolti per colpa dell’operatore
  • Comportamenti fraudolenti o fuorvianti nella fornitura di informazioni
  • Tentativo di influenzare indebitamente la stazione appaltante
  • Accordi con altri concorrenti per alterare la gara
  • Conflitti di interessi non sanabili

Per queste cause, la stazione appaltante deve motivare adeguatamente la decisione di esclusione — non può limitarsi a constatare il fatto.

Il DGUE e le dichiarazioni obbligatorie

In sede di gara, i requisiti di ordine generale si dimostrano attraverso il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo). Il DGUE è una dichiarazione sostitutiva: l’impresa dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, e la stazione appaltante verifica tramite il FVOE 2.0.

La verifica è automatica, incrociata e puntuale. Qualsiasi discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risulta dalle banche dati può portare all’esclusione, anche in buona fede. Non è sufficiente sapere di essere “in regola”: bisogna monitorare costantemente la propria posizione nel casellario, nell’ANAC, nel DURC, nell’Agenzia delle Entrate.

Cosa deve fare l’ufficio gare

Prima di partecipare a qualsiasi gara, l’ufficio gare dovrebbe fare un check sistematico della posizione dell’impresa rispetto ai principali indicatori: DURC, situazione fiscale, eventuali annotazioni nel casellario ANAC, condanne dei soggetti rilevanti. Non è un controllo da fare una volta l’anno: è una verifica da fare prima di ogni offerta.

Per approfondire le cause di esclusione con i riferimenti normativi aggiornati e la giurisprudenza più recente, il Manuale per l’ufficio gare (Maggioli Editore, V edizione 2025) tratta in dettaglio sia le cause automatiche che quelle discrezionali. Per dubbi su casi specifici siamo a disposizione.

*Arch. Paolo Capriotti – Capriotti Appalti Solutions*