- Dalla dispersione alla riforma: cosa cambia realmente
Dopo aver evidenziato nella Parte I la marcata dispersione dei prezzari regionali e aver analizzato nella Parte II alcune criticità metodologiche nella costruzione del costo tecnico (CT), è possibile valutare con maggiore consapevolezza l’intervento introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
La legge di bilancio non sostituisce il sistema delineato dal Codice dei contratti pubblici. L’articolo 41, comma 13, e l’Allegato I.14 restano l’ossatura metodologica della formazione dei prezzi. La novità consiste nell’introduzione di un livello nazionale di coordinamento, affiancato da un meccanismo di monitoraggio e da soglie territoriali di variazione.
La questione centrale diventa quindi la seguente: la centralizzazione del benchmark è in grado di migliorare la rappresentatività del dato originario?
Oppure interviene principalmente sugli effetti della dispersione, senza incidere sulle modalità di formazione del CT?
- Il comma 487: il prezzario nazionale come riferimento e non come sostituzione
Il comma 487 prevede l’adozione, mediante decreto MIT–MEF, di un prezzario nazionale relativo a prodotti, attrezzature e lavorazioni.
Gli elementi strutturali sono chiari:
- adozione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 30 giugno 2026;
- aggiornamento annuale;
- coerenza con i criteri dell’Allegato I.14;
- funzione di supporto e coordinamento rispetto ai prezzari regionali e speciali;
- introduzione di soglie di variazione territoriale.
Il prezzario nazionale non elimina l’autonomia regionale. Le Regioni e le amministrazioni titolari di prezzari speciali possono discostarsi dai valori di riferimento, ma devono motivare tecnicamente tali scostamenti. Non si configura quindi un “prezzario unico” sostitutivo, bensì una griglia nazionale di riferimento che rende più onerosa e più controllabile la divergenza.
- Le soglie di variazione: effetti attesi e limiti strutturali
L’introduzione delle soglie territoriali rappresenta l’elemento più innovativo della riforma, poiché può produrre diversi effetti sistemici, tra cui, in primo luogo, un effetto di razionalizzazione preventiva, imponendo che gli eventuali scostamenti rispetto al benchmark nazionale siano motivati e tecnicamente giustificati.
Le differenze non vengono eliminate, ma devono essere giustificate. Il sistema diventa più verificabile, più trasparente, più “auditabile”. La discrezionalità tecnica non scompare, ma è sottoposta a un maggiore onere argomentativo.
In secondo luogo, le soglie possono contribuire a ridurre le divergenze meno spiegabili, soprattutto nelle filiere industriali a mercato integrato. I dati analizzati nella Parte I mostrano scostamenti molto ampi anche su prodotti come ferro B450C e calcestruzzo Rck 400. In questi casi, un riferimento nazionale potrebbe favorire un progressivo riallineamento verso valori più coerenti con le dinamiche di mercato.
Resta però un limite strutturale. Le soglie territoriali intervengono sul risultato finale del processo di rilevazione, ma non necessariamente sulla qualità del dato originario. In altre parole, la soglia è un correttore di coerenza ex post, mentre il problema nasce spesso ex ante, nella formazione delle componenti del CT.
Se la criticità risiede nella modalità con cui viene intercettato il prezzo delle forniture — ad esempio nella distanza tra prezzo di listino e prezzo effettivamente negoziato — oppure nell’assenza di una parametrizzazione della scala commerciale e nella mancata standardizzazione dei tempi produttivi della manodopera e dei mezzi, la soglia percentuale può certamente ridurre la dispersione a valle, comprimendo gli scostamenti tra prezzari già formati, ma non incide sulle ipotesi metodologiche che determinano il costo tecnico a monte.
In altri termini, le soglie possono governare l’ampiezza delle differenze, ma non assicurano, di per sé, che il valore di riferimento sia economicamente rappresentativo.
- Coordinamento e qualità del dato: il vero punto critico
Il Codice aveva già introdotto strumenti di omogeneizzazione metodologica: rilevazione diretta, criteri statistici, pubblicazione open data, tavoli tecnici di coordinamento.
La legge di bilancio aggiunge un livello ulteriore:
- prezzario nazionale;
- soglie territoriali;
- obbligo di motivazione degli scostamenti;
- istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio.
Il sistema diventa più controllabile e più strutturato.
Rimane però aperta la questione evidenziata nella Parte II: la qualità economica del costo tecnico.
La rappresentatività del costo tecnico dipende in larga misura da due fattori che oggi risultano spesso sottovalutati: da un lato, il modo in cui viene intercettato il prezzo effettivo delle forniture, tenendo conto della scala commerciale e delle condizioni negoziali; dall’altro, il modo in cui vengono definiti e resi confrontabili i tempi di esecuzione e la produttività implicita nelle analisi della manodopera e dei mezzi.
Se questi elementi non sono parametrizzati in modo omogeneo e verificabile, il rischio è quello di ottenere un sistema più uniforme nei numeri pubblicati, ma non necessariamente più attendibile sotto il profilo economico. L’omogeneità formale può crescere, senza che cresca la qualità sostanziale del dato.
- Verso la Parte IV
Il prezzario nazionale rappresenta un passo significativo verso il coordinamento del sistema. Non è uno strumento sostitutivo, ma un benchmark di riferimento che introduce maggiore responsabilizzazione nelle scelte territoriali.
Il tema che resta aperto è come conciliare:
- differenze territoriali fisiologiche;
- omogeneità metodologica;
- aderenza reale al mercato.
Nella Parte IV si proverà a delineare una proposta operativa: non l’eliminazione delle differenze, ma la definizione di un metodo condiviso e tecnicamente fondato, capace di rendere il costo tecnico più trasparente, verificabile e aderente alle condizioni economiche effettive, senza irrigidire il sistema in modo eccessivo.
Arch. Paolo Capriotti




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