Tra le richieste che ancora circolano nei bandi di gara c’è una in particolare che continua a comparire nonostante il nuovo Codice l’abbia superata: la marca da bollo allegata all’offerta. Qualcuno la chiede sulla domanda di partecipazione, qualcuno sull’offerta tecnica, qualcuno su entrambe. Talvolta la si vede richiesta più volte, a ogni documento.

È sbagliato. Dal 1° luglio 2023 le regole sono cambiate in modo netto.

Cosa dice il nuovo Codice

L’art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 è esplicito: l’imposta di bollo viene assolta dall’aggiudicatario una tantum, al momento della stipula del contratto, in proporzione al valore dello stesso. Le modalità di calcolo e versamento sono stabilite dalla tabella contenuta nell’allegato I.4 al Codice, che sostituisce integralmente le previgenti disposizioni del DPR 642/1972 per i contratti pubblici disciplinati dal nuovo Codice.

Una sola volta. Al contratto. Nient’altro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 e successiva risposta a interpello n. 446/2023, ha confermato questo quadro senza margini di incertezza: per le procedure avviate dal 1° luglio 2023, il bollo versato in sede di stipula è sostitutivo di tutti gli altri versamenti relativi all’intera procedura di selezione e all’esecuzione dell’appalto.

Cosa cambia rispetto al passato

Sotto il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) e con le regole ordinarie del DPR 642/1972, l’imposta di bollo seguiva ogni singolo documento: ogni atto soggetto a bollo richiedeva la propria marca. Offerta, domanda di partecipazione, dichiarazioni, contratto — ciascuno con il suo bollo. Il risultato era una moltiplicazione di adempimenti che appesantiva la partecipazione senza alcun vantaggio reale.

Il nuovo sistema semplifica tutto con un meccanismo a importo fisso per scaglioni, calcolato sul valore massimo del contratto:

  • da 40.000 a 150.000 euro → 40 euro
  • da 150.000 a 1.000.000 euro → 120 euro
  • da 1.000.000 a 5.000.000 euro → 250 euro
  • da 5.000.000 a 25.000.000 euro → 500 euro
  • oltre 25.000.000 euro → 1.000 euro

Il versamento avviene esclusivamente con modalità telematiche, tramite modello F24 ELIDE, con i codici tributo istituiti dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023 (cod. 1573 per l’imposta ordinaria). Non è più ammesso il versamento in modalità virtuale.

Chi paga

L’onere del versamento è a carico dell’aggiudicatario. Nelle gare con stazioni appaltanti che siano amministrazioni dello Stato, l’imposta è sempre a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DPR 642/1972, che rimane applicabile su questo punto. Rimane inoltre valido il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’art. 22 dello stesso DPR.

Questo significa che durante la fase di gara — presentazione dell’offerta, documenti amministrativi, sopralluogo, chiarimenti — non è dovuto alcun bollo da parte dei concorrenti. Il bollo riguarda solo chi vince, e solo al momento della firma.

Cosa devono fare le stazioni appaltanti

Le stazioni appaltanti che ancora inseriscono nei disciplinari di gara l’obbligo di allegare marche da bollo all’offerta o alla domanda di partecipazione stanno applicando una disciplina superata. Per le procedure avviate dal 1° luglio 2023, quella richiesta non ha base normativa.

Per i concorrenti: se un disciplinare richiede il bollo sull’offerta in modo non conforme alla nuova disciplina, vale la pena segnalarlo attraverso la richiesta di chiarimenti prima della scadenza. Se la stazione appaltante conferma la richiesta, la questione va valutata caso per caso — ma la norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni creative.

Il caso dell’ATI

Vale la pena ricordare un punto già trattato nel nostro decalogo degli errori frequenti: in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, l’ATI è un unico soggetto che presenta un’unica offerta. Una sola marca da bollo — ammesso che sia ancora richiesta in quella fase, che come detto non dovrebbe più essere il caso. Non una per ogni impresa del raggruppamento.

Arch. Paolo Capriotti – Capriotti Appalti Solutions