Il subappalto a cascata — ovvero l’affidamento da parte del subappaltatore di una quota dei lavori a un ulteriore esecutore — è disciplinato dall’art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023. La norma lo ammette espressamente, imponendo obblighi di comunicazione e trasparenza, ma non vietandolo in via generale.

Eppure nei bandi di gara il subappalto a cascata viene sistematicamente escluso, spesso con clausole identiche copiate da un capitolato all’altro, senza alcun riferimento alla natura specifica dell’appalto. È una prassi consolidata. È anche, come vedremo, giuridicamente infondata — e controproducente per la stazione appaltante stessa.

Cosa dice davvero il comma 17

La norma è chiara: il subappalto a cascata è ammesso per default. La stazione appaltante può vietarlo, ma solo per lavorazioni specifiche e solo motivando con almeno una delle seguenti ragioni:

  • la complessità o la natura delle prestazioni
  • l’esigenza di rafforzare il controllo del cantiere
  • la tutela delle condizioni di lavoro e della salute dei lavoratori
  • la prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali

Il divieto non può essere esteso all’intero appalto in via generale: deve essere lavorazione per lavorazione, con motivazione specifica nei documenti di gara.

Dove il cascata è ammesso, si applicano le stesse regole del subappalto ordinario — nessuna zona franca, ma nessun divieto automatico.

Il vizio dei bandi: motivazioni generiche che non reggono

Le stazioni appaltanti che vietano il subappalto a cascata raramente motivano nel merito. Nella maggior parte dei casi ci si limita a richiamare in modo generico il rischio di perdita di controllo sulla filiera, il rischio di infiltrazioni criminali, o le esigenze di sicurezza del cantiere — senza alcun riferimento alla specifica lavorazione, alla categoria di lavori interessata o alle caratteristiche concrete dell’appalto.

Questo approccio non regge sul piano giuridico per una ragione semplice: il comma 17 impone alla stazione appaltante una valutazione specifica, non una scelta di principio. Un divieto generalizzato, non ancorato alle caratteristiche dell’appalto, è una restrizione sproporzionata rispetto a quanto la norma consente.

Sul piano del diritto amministrativo, le clausole di stile che evocano la “tutela dell’interesse pubblico” o la “garanzia della qualità esecutiva” senza motivazione specifica non soddisfano il requisito richiesto dall’art. 3 della L. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che le restrizioni alla libertà di organizzazione dell’impresa devono essere proporzionate e motivate in relazione all’oggetto concreto dell’affidamento.

Perché il subappalto a cascata rafforza le garanzie di coretta esecuzione

Il punto più trascurato nel dibattito è questo: nella maggior parte dei casi pratici, il subappalto a cascata non riduce le garanzie della stazione appaltante. Le concentra e le rafforza.

Si pensi a un appalto di lavori che include lavorazioni impiantistiche complesse: impianto idrico-sanitario, impianto elettrico, impianto antincendio, HVAC. L’appaltatore principale subappalta l’intera parte impiantistica a un’impresa specializzata — il soggetto tecnicamente qualificato per progettare, coordinare e garantire il funzionamento dell’insieme come sistema integrato.

Quella stessa impresa impiantistica, per eseguire materialmente le singole lavorazioni, si avvale di esecutori specializzati di propria fiducia: l’idraulico, l’elettricista, il tecnico antincendio. Imprese con cui lavora abitualmente, di cui conosce la qualità, di cui garantisce l’operato.

Senza il subappalto a cascata, l’appaltatore principale è costretto a stipulare subappalti diretti con ciascuno di questi esecutori. Il risultato è una frammentazione della filiera: più contratti, più soggetti da monitorare, nessuno che abbia una visione e una responsabilità sull’insieme dell’impianto. La stazione appaltante si ritrova con una molteplicità di interlocutori, nessuno dei quali risponde del sistema nel suo complesso.

Con il subappalto a cascata, l’appaltatore ha un unico interlocutore contrattuale per l’intera lavorazione impiantistica — l’impresa specializzata di primo livello — che risponde dell’opera completa, coordina i propri esecutori e garantisce il risultato finale. La filiera è più articolata nella struttura, ma più solida e più controllabile nella responsabilità.

Il paradosso è evidente: vietando il subappalto a cascata, la stazione appaltante ottiene l’effetto opposto a quello cercato.

La modulistica: il contratto di subappalto a cascata

Nel Manuale per le imprese di lavori pubblici (Maggioli Editore, 5ª ed. 2025) è incluso il Modulo 5.8 — Subappalto a cascata (secondo livello), uno schema contrattuale completo che disciplina l’affidamento dal subappaltatore al subfornitore di secondo livello. Il modulo è disponibile in formato .docx editabile, aggiornato al D.Lgs. 36/2023 e al correttivo D.Lgs. 209/2024. Scaricarlo è gratuito, senza registrazione. 👉 Scarica il Modulo 5.8: gareappaltipubblici.it/pubblicazioni-2

Conclusioni

Il subappalto a cascata non è una scappatoia. È uno strumento previsto dalla legge, regolato nel dettaglio, presidiato da obblighi di comunicazione e da una responsabilità solidale che copre l’intera filiera.

Vietarlo in via generalizzata — senza motivazione specifica, senza riferimento alla natura delle lavorazioni, senza valutazione delle caratteristiche concrete dell’appalto — non è prudenza amministrativa. È una restrizione sproporzionata rispetto a quanto il comma 17 consente, che espone il bando a impugnazione e che, nel frattempo, priva l’esecuzione dell’appalto di uno strumento organizzativo che tutela anche la stazione appaltante.

Chi redige i documenti di gara farebbe bene a leggere la norma per quello che dice: il divieto è possibile, ma deve essere guadagnato lavorazione per lavorazione, con una motivazione che regga.

Arch. Paolo Capriotti — Capriotti Appalti Solutions